Art. 17.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

      1. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il

 

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procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.
      2. Ai fini della presente legge, sono considerati minori non accompagnati i richiedenti asilo di età inferiore a diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, responsabile di essi ai sensi della legislazione vigente, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio italiano.
      3. Il regolamento stabilisce le modalità di accertamento dell'età della persona, nonché del vincolo con persone adulte accompagnanti, qualora questi elementi non risultino in modo inequivocabile dalla documentazione in loro possesso. Il regolamento si ispira ai princìpi del superiore interesse del minore nonché del beneficio del dubbio e prevede l'impiego di personale specializzato in materia anche attraverso collaborazioni con le associazioni e gli enti di tutela di cui all'articolo 28.
      4. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri. L'audizione del minore si svolge alla presenza del tutore e di un assistente legale e tiene conto della particolare vulnerabilità del minore stesso.
      5. Per i minori non accompagnati è immediatamente disposta l'accoglienza in una delle strutture di cui all'articolo 10, comma 2.